DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Art. 1. Il “Centro Studi Giorgio Colli – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS)” è costituito dagli eredi di Giorgio Colli, dagli allievi diretti, dagli studiosi che in vario modo si sono confrontanti col suo pensiero e da tutti i membri del Comitato Scientifico, nominativamente indicati all’articolo 28 del presente statuto, in collaborazione con la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori.
L’Associazione è regolata dalla normativa civilistica di cui agli articoli 36 e seguenti del C.C., nonché dalle disposizioni tributarie dettate per le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi del D. Lgs. 460/97 e successive modifiche.
Art. 2. – L’Associazione ha sede in Torino, Via A. Abegg 4.
La durata è a tempo indeterminato.
SCOPO
Art. 3. – L’Associazione non ha fine di lucro soggettivo. Essa persegue in via esclusiva finalità di solidarietà sociale e si conforma ai seguenti principi:
a) è esclusa la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) il patrimonio dell’Associazione, in caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, è devoluto secondo quanto previsto dall’art. 26;
c) il rapporto associativo è disciplinato dagli articoli seguenti, sulla base del diritto di voto per tutti i soci maggiori di età;
d) è previsto l’obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario;
e) l’eleggibilità degli organi è libera, sulla base del voto singolo e della sovranità dell’assemblea degli associati, con le modalità previste dagli articoli seguenti; ogni associato avente diritto di voto è eleggibile negli organi associativi;
f) la quota associativa è annuale ed è determinata ai sensi degli articoli 5 e 8 del presente Statuto. Essa non è trasmissibile e non è rivalutabile;
g) è fatto divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle indicate nell’art. 4, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ai sensi di legge, ivi comprese quelle accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Nell’esercizio delle attività istituzionali e di quelle connesse, l’Associazione potrà agire in parallelo con le organizzazioni similari esistenti e costituende, al fine di meglio garantire la tutela degli scopi istituzionali.
Art. 4. – L’Associazione si pone come obbiettivo quello di incentivare lo studio della figura di Giorgio Colli e l’interpretazione delle sue opere, e inoltre di promuovere tutti i campi di studio storico e teorico che sono stati sviluppati dalla riflessione colliana. L’Associazione si propone poi di incentivare studi originali che intendano affrontare in modo innovativo le tematiche filosofiche e culturali. Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di conferenze, seminari, convegni aperti al pubblico, l’allestimento di corsi di studio per la formazione e l’aggiornamento, la programmazione e la realizzazione di ricerche, pubblicazioni scientifiche, scambi culturali a livello nazionale e internazionale, borse di studio, raccolta di materiale bibliografico da mettere a disposizione della pubblica consultazione, e tutto quanto possa favorire la promozione e la diffusione culturale del pensiero di Giorgio Colli.
ASSOCIATI
Art. 5. Gli associati si distinguono in:
. Fondatori
. Ordinari
. Onorari
Sono Associati Fondatori i soggetti (Enti e persone fisiche) che stipulano l’atto costitutivo dell’associazione e quelli che, pur non presenti all’atto, vi figurano indicati con la qualifica di fondatori all’art. 28.
Sono Associati Ordinari tutti coloro (Enti e persone fisiche) che presentano al Consiglio Direttivo domanda scritta recante la dichiarazione di aderire all’associazione e l’assunzione dell’obbligo di versare annualmente contributi nella misura determinata di anno in anno dall’Assemblea degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 8 del presente Statuto.
Sono Associati Onorari tutti coloro che, su delibera del Consiglio Direttivo, sono invitati ad aderire all’Associazione con esonero dal pagamento delle quote associative, senza diritto di voto nell’Assemblea degli Associati.
Sull’ammissione degli Associati decide il Consiglio Direttivo con delibera assunta con il voto favorevole dei due terzi (2/3) dei suoi membri in carica; detta delibera è inappellabile.
La qualifica di associato si perde per recesso, per scioglimento degli enti pubblici e privati e delle associazioni e fondazioni aderenti, per decesso degli associati o per esclusione.
L’esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo, con delibera motivata assunta in base a gravi violazioni allo Statuto ritualmente accertate, con la maggioranza dei due terzi (2/3); detta delibera è inappellabile. Il mancato versamento della quota associativa, nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea, costituisce in ogni caso giusta causa di esclusione.
ORGANI
Art. 6. – Sono organi dell’Associazione:
A) l’Assemblea;
B) il Consiglio Direttivo;
C) il Presidente;
D) il Vice Presidente;
E) il Presidente Onorario;
F) il Segretario Generale;
G) il Comitato Scientifico;
ASSEMBLEA
Art. 7.
Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie e possono essere convocate anche in via telematica. Gli associati sono tenuti a comunicare gli eventuali cambi di indirizzo telematico.
Gli associati sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato, contenente l’Ordine del Giorno, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L’Assemblea deve essere convocata qualora ciò sia richiesto con regolare domanda firmata da almeno due associati.
L’Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dalla sede sociale.
L’Assemblea può svolgersi con interventi dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’associazione, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento degli associati. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:
a) sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno;
d) siano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura dell’associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire.
Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Art. 8. – L’Assemblea Ordinaria delibera sul Conto Consuntivo e sul Conto Preventivo, sugli indirizzi generali dell’Associazione ed in particolare:
• nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
• può nominare il Presidente Onorario;
• stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative annuali a carico degli Associati;
• svolge ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.
L’Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno per deliberare sulle modificazioni della Statuto Sociale e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. Per le convocazioni valgono le stesse modalità previste per l’Assemblea Ordinaria.
Art. 9. – Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti gli Associati Fondatori ed Ordinari in regola con il pagamento della quota annuale; a ciascun associato spetta un solo voto.
L’Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita, con la presenza di almeno tre quarti degli associati; essa delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Art. 10. – Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. Nessun associato può essere delegato a rappresentare più di altri due associati.
Le deleghe devono essere conferite per iscritto, per via telematica o fax e conservate agli atti dell’Associazione.
Art. 11. – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire all’Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
AMMINISTRAZIONE
Art. 12. – L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri eletti dall’assemblea, che durano in carica due anni.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13. – Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario Generale e da due Consiglieri.
I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea degli associati. La votazione avviene a scrutinio segreto e ogni associato può esprimere fino a 5 preferenze. I 5 associati che ottengono il maggior numero di voti entrano a far parte del Consiglio Direttivo, a meno di rinuncia degli stessi. Il Consiglio Direttivo quindi nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario Generale.
Nessun compenso è dovuto ai componenti del Consiglio Direttivo, che prestano la loro opera gratuitamente, salvo il rimborso delle spese, documentate ed effettivamente sostenute.
Art. 14. – Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei componenti. Nel caso di richiesta dei componenti la riunione deve essere fissata entro venti giorni dalla richiesta. In caso di assenza del Presidente per motivi istituzionali, il suddetto termine viene prorogato a quarantacinque giorni.
Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione scritta, da comunicare ad ogni componente almeno sette giorni prima della data fissata.
Art. 15. – Al Consiglio Direttivo è demandata la formazione del Conto Consuntivo e Preventivo, nonché la determinazione delle quote associative annuali e gli atti di straordinaria amministrazione.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza effettiva dei componenti il Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Art. 16. – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione Ordinaria e Straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni che non siano quelle previste dal presente Statuto e dalla legge.
Art. 17. – Il Consiglio Direttivo cessa dalla carica:
– per scadenza del mandato;
– per dimissioni o revoca della sua maggioranza;
– per gravi e accertate violazioni statutarie.
Il singolo componente cessa dalla carica:
– per dimissioni o revoca;
– per cessazione o revoca dello status di associato o per gravi violazioni allo Statuto, ritualmente accertate;
– per condanne penali a reati infamanti, anche se non passate in giudizio.
PRESIDENTE
Art. 18. – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che svolge le seguenti funzioni:
a) ha la rappresentanza legale, attiva e passiva, dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea degli Associati;
c) è responsabile della conservazione del fondo comune dell’Associazione che amministra secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo;
d) compie ogni altra attività che gli sia delegata dal Consiglio Direttivo.
VICE PRESIDENTE
Art. 19. – Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente che, per il fatto stesso di presiedere il Consiglio Direttivo, certifica l’assenza e giustifica l’impedimento del Presidente. Spetta dunque al Vice Presidente assumere tutte le funzioni del Presidente in assenza del Presidente (ivi compresa la firma).
SEGRETARIO GENERALE
Art. 20. – Il Segretario Generale è nominato all’interno del Consiglio Direttivo ed è individuato nella persona di un esperto delle aree di attività dell’Associazione; è rieleggibile e può essere revocato dal Consiglio Direttivo per gravi violazioni dello Statuto ritualmente accertate; assume competenze nei settori delle attività dell’organizzazione, di coordinamento fra i diversi organi associativi, di segreteria, di tesoreria e di gestione amministrativa, contabile e finanziaria.
COMITATO SCIENTIFICO
Art. 21. – I membri del Comitato Scientifico sono nominativamente elencati nell’art. 28.
Al Comitato Scientifico compete l’analisi e la valutazione dei programmi scientifici proposti dal Consiglio Direttivo;
La valutazione espressa dal Comitato Scientifico non è in alcun modo vincolante.
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
Art. 22. – L’esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo redige entro il mese di aprile la relazione sull’attività dell’esercizio precedente e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea annuale degli associati.
Entro il mese di dicembre predispone il conto preventivo per l’esercizio successivo e lo sottopone all’approvazione dell’assemblea annuale degli associati;
ENTRATE
Art. 23. – Per il suo funzionamento e per l’esercizio delle sue attività l’Associazione si avvale:
a) dei contributi versati dai associati fondatori e ordinari;
b) dei contributi versati da Enti pubblici o privati o da singoli;
c) del ricavato dalla vendita di pubblicazioni dell’Associazione e da ogni altra attività dell’Associazione stessa;
d) dalle quote associative deliberate dall’assemblea degli associati.
GRATUITA’ DELLE CARICHE
Art. 24. – Tutte le cariche previste nel presente statuto non danno luogo ad emolumento alcuno salvo il rimborso delle spese documentate sostenute a causa delle funzioni esercitate.
PRESIDENTE ONORARIO
Art. 25. – Il Presidente Onorario può essere eletto, e revocato in qualsiasi momento, dall’Assemblea, a maggioranza semplice, fra le personalità che si siano particolarmente distinte nelle attività a sostegno dell’Associazione.
Il Presidente Onorario svolge unicamente compiti di rappresentanza onoraria esterna all’Associazione.
DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI
Art. 26. – L’associazione ha una durata illimitata, ma potrà essere sciolta dall’Assemblea dei associati a maggioranza dei due terzi dei suoi membri. Per tale delibera di scioglimento è necessaria la convocazione di una apposita assemblea straordinaria con le modalità previste dall’articolo 9.
In caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto dall’assemblea, con la stessa maggioranza dei due terzi, a favore di altre associazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentiti gli organismi di controllo previsti dalla Legge e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
A tal fine verranno nominati dall’Assemblea uno o più liquidatori, eventualmente non associati, determinandone i poteri, che compiranno tutti gli atti necessari per la destinazione del patrimonio eventualmente residuato, dopo la completa soddisfazione degli obblighi ed oneri assunti.
FORO COMPETENTE
Art. 27. – Foro competente generale è quello di Torino.
NORME TRANSITORIE
Art. 28. – Associati fondatori sono:
Rossella Attolini, Giuliano Campioni, Giulio Cavalli, Riccardo Cavalli, Chiara Colli Staude, Marco Colli, Emilio Carlo Corriero, Maicol Cutrì, Riccardo Di Giuseppe, Carlo Gentili, Valerio Meattini, Alessio Santoro, Carlo Sini, Antonio Staude, Edoardo Toffoletto, Angelo Tonelli, Luca Torrente, Federico Vercellone.
I membri del Comitato Scientifico sono:
Chiara Colli, Riccardo Di Giuseppe, Carlo Gentili, Valerio Meattini, Carlo Sini, Angelo Tonelli, Federico Vercellone.
NORME DI CHIUSURA
Art. 29. – Per tutto quanto non disposto, valgono le disposizioni del Libro I, titolo II, del Codice Civile e le altre norme di Legge vigenti in materia di enti non commerciali.